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Bolli Fatture Elettroniche 2021

Fatture e Corrispettivi, nuovo servizio per operatori Iva e intermediari. Più facile mettersi in regola

Chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

I nuovi elenchi - In base a quanto disposto dal Decreto crescita (Dl n. 34/2019), il provvedimento pubblicato ieri stabilisce che, per ogni trimestre dell'anno, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Nel primo elenco saranno indicate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nel secondo si troveranno le fatture che non riportano tale indicazioni ma per le quali l’imposta risulta dovuta (sulla base dei criteri descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento). Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti (e procedere con il pagamento di quanto dovuto), oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.

Le date da ricordare – I due elenchi vengono resi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio). Se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

Le comunicazioni in caso di mancato versamento - La nuova procedura calcolerà, dopo le eventuali modifiche dei contribuenti, l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare). Il contribuente potrà procedere al pagamento dell’imposta mediante addebito sul conto corrente grazie alla funzionalità presente nel portale Fatture e Corrispettivi. Possibile anche effettuare il pagamento utilizzando il modello F24. Ai contribuenti che non versano quanto risulta dovuto, verrà inviata una comunicazione elettronica all’indirizzo registrato nell’elenco INIPEC (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In questo caso sarà possibile fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.

Il perimetro della norma – Il Decreto Crescita ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, verifichi il corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che transitano nel sistema di interscambio (SDI) intercettando, in particolare, quelle che non recano l'indicazione dell’assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta. Successivamente, con decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, si è affidato a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia il compito di definire le modalità tecniche per effettuare tali “integrazioni” e individuare le modalità telematiche per consentire ai contribuenti di consultare ed eventualmente modificare i dati proposti dalle Entrate. Il provvedimento è stato emanato d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 5 febbraio 2021

Brexit

Brexit e Accordo sull’Irlanda del Nord: profili fiscali e doganali

 

 L'Irlanda non è "British": differenze tra Irlanda e Regno Unito

 Il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo Brexit. L'accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2021, a termine del periodo transitorio, dovrà adesso essere sottoposto alle ratifiche del Parlamento britannico e del Parlamento europeo. Gli aggiornamenti possono essere consultati sul sito della Commissione europea:   https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_it.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è, dunque, più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. 


Per consentire lo svolgimento ordinato delle attività economiche degli operatori europei con il Regno Unito, la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale.  
La documentazione è consultabile tramite il seguente sito della Commissione:   https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it_en, cui si rinvia anche per i successivi aggiornamenti.
Si ricorda, inoltre, che è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2020/1756 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord. La modifica tiene conto della peculiare situazione dell'Irlanda del Nord che, a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

 

 


Per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, la direttiva 2020/1756 prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia con "GB"). La direttiva IVA prevede, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione siano basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito ma per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici «X».
Le prescrizioni della direttiva 2020/1756, essendo di natura prettamente tecnica, non necessitano di norme di recepimento ma comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA) per tener conto del prefisso specifico “XI” , previsto per l’identificazione dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di IVA.

 

Cessione DPI in esenzione IVA: l’indicazione in fattura elettronica secondo Assosoftware

 La cessione di dispositivi medici anti Covid-19 che avviene in esenzione IVA, va riportata nella fattura elettronica con il codice natura N4

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Il decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio) all’art.124, comma 2 prevede che “…le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.  Si chiede come devono essere rappresentate tali cessioni nelle fatture elettroniche.

 È questa la FAQ cui Assosoftware ha dato risposta, in sul proprio sito istituzionale.

I beni interessati dalla menzionata aliquota ridotta, nel dettaglio sono: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Lo stesso art. 124 del decreto Rilancio, al comma 2, prevede tuttavia, che, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria legato all’epidemia Covid-19, per le cessioni dei suddetti beni effettuate fino al 31 dicembre 2020, ci sarà esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

A tal proposito, con riferimento alla FAQ di cui in premessa, Assosoftware, ha fatto sapere che, essendo fatto salvo il diritto alla detrazione, tali cessioni non determinano alcun pro-rata di detraibilità rispetto alle canoniche esenzioni di cui all’Art.10 del DPR n.633. Allo stesso tempo è stato osservato che “la relazione illustrativa nel commentare il comma fa riferimento ad operazioni esenti a cui è riconosciuta un’aliquota pari a zero, situazione quest’ultima che non trova applicazione nei sistemi gestionali e nella dichiarazione periodica ed annuale, oltre che essere esplicitamente rifiutata dai controlli del SdI che in caso di mancanza di aliquota IVA richiedono obbligatoriamente un codice Natura. Tutto ciò premesso, anche in un’ottica di semplificazione per l’utente, si ritiene che tali operazioni possano essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il Codice Natura N4 (esente) e riportando nel Riferimento Normativo la dicitura “Fattura emessa ai sensi dell’art.124 c.2 del D.L. 34/2020”.

Il menzionato art. 124, al comma 1 ha previsto che le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale sono assoggettate ad aliquota IVA del 5% (a tale scopo è stato inserito il nuovo numero 1-quater nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

 

Mascherine 5%

Mascherine e dispositivi medici - Aliquota IVA del 5% - Decorrenza dal 1° gennaio 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021, saranno soggette ad aliquota IVA agevolata del 5% le cessioni dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come noto, a causa della pandemia in corso, il decreto "Rilancio" (art. 124 del D.L. n. 34/2020), amplia la Parte II-bis della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, estendendo l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in essere.

In via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, le suddette cessioni di beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto con diritto alla detrazione d'imposta.

In particolare, in base all'elenco n. 1-ter.1., aggiunto alla citata Parte II-bis della Tabella A, sono soggetti a IVA con aliquota del 5% a partire dal 1° gennaio 2021, i seguenti beni: "Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;".

In assenza di variazioni legislative, pertanto le suddette cessioni saranno esenti ancora per pochi giorni, fatta eccezione per le cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 - che presenta i requisiti di cui alla direttiva 98/79/CE o di cui ai regolamenti (UE) 2017/745 o (UE) 2017/746 - e per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla predetta strumentazione, che continueranno ad essere esenti sino al 31 gennaio 2022.

Per le predette operazioni, infatti, l'articolo 1, comma 452, del Disegno di legge di bilancio 2021 (in corso di approvazione definitiva), prevede - in deroga all'art. 124 del decreto "Rilancio" - il regime di esenzione IVA, con diritto a detrazione dell'imposta, sino al 31 gennaio 2022.

NOTIZIE FISCALI

Notizie Fiscali

 

1.10.2022- Novità acquisti San Marino

Dal 1 ottobre è stato inserito un nuovo tipo di invio TD28 per gli acquisti Cartacei con iva da San Marino, come andrà gestito:
Fattura Cartacea Senza IVA: vanno registrati come normali Autofatture (FRAUTO) con il codice iva dedicato agli acquisti extraUE ed inviato allo SDI con TD17 per acquisto di Servizi e TD19 per le merci.
Fattura Elettronica Senza IVA: vanno registrati come normali Autofatture (FRAUTO) con il codice iva dedicato agli acquisti extraUE ed inviato allo SDI con TD17 per acquisto di Servizi e TD19 per le merci.
Fattura Cartacea Con IVA: vanno predisposti nuovi modelli reverse per poter inviare questo  TD28 senza che la registrazione dell’integrazione vada a stornare l’iva acquisti.
Fattura Elettronica Con IVA: va registrato con il normale modello di fattura ricevuta, va ricordato che l’iva è detraibile solo in seguito alla conferma delle autorità preposte, quindi se sull’agenzia delle entrate non è ancora disponibile questo esito è consigliato utilizzare un codice iva provvisorio, da cambiare al momento della conferma da parte dell’agenzia delle entrate.

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8.06.2022- Esterometro abolito dal 1° Luglio 2022

Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 non sarà più possibile la trasmissione dei dati attraverso l’esterometro, bensì andrà utilizzato il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (con xml).
Le vendite all’estero seguono le regole delle fatture elettroniche Italiane, cioè:
Le fatture immediate vanno inviate entro 12 giorni dalla data della fattura
Le fatture differite, cioè con indicati negli appositi campi i dati dei ddt, possono essere inviate entro il 15 del mese successivo.
Il codice SDI da indicare per le fatture estere è di 7 x (‘XXXXXXX’)
Anche gli Acquisti andranno gestiti con l’invio di documenti elettronici ( XML )
Gli Acquisti UE andranno gestiti con Integrazione delle fatture ricevute,
mentre gli Acquisti ExtraUE andranno gestiti con Autofattura, in entrambi i casi i documenti XML andranno inviati entro il 15 del mese successivo alla data di ricezione.

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11.10.2021- Fatturazione elettronica

Come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, a partire dal 1°ottobre 2021, coloro che non hanno aderito al servizio di consultazione, non possono consultare e scaricare i file delle fatture ma consultare solo i dati fattura.Coloro che aderiscono dal 1° ottobre 2021 possono consultare e scaricare i file delle fatture pervenute a SdI dal giorno successivo l’adesione al servizio. Coloro, invece, che hanno aderito prima del 1° ottobre 2021 possono consultare e scaricare i file delle fatture pervenute a SdI anche prima della data di adesione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI

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05.02.2021 - Bollo fattura elettronica 2021

Cambia il metodo di calcolo e le scadenze per il pagamento dell'imposta  [ ... ]

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