Brexit
Brexit e Accordo sull’Irlanda del Nord: profili fiscali e doganali
Il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo Brexit. L'accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2021, a termine del periodo transitorio, dovrà adesso essere sottoposto alle ratifiche del Parlamento britannico e del Parlamento europeo. Gli aggiornamenti possono essere consultati sul sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_it.
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Per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, la direttiva 2020/1756 prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia con "GB"). La direttiva IVA prevede, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione siano basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito ma per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici «X».
Le prescrizioni della direttiva 2020/1756, essendo di natura prettamente tecnica, non necessitano di norme di recepimento ma comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA) per tener conto del prefisso specifico “XI” , previsto per l’identificazione dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di IVA.